domenica 25 febbraio 2018

Multe riguardanti i rifiuti... approfondiamo il tema nel DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Abbiamo letto in questi giorni di multe contro chi abbandona rifiuti. 
Le sanzioni possono anche riguardare il codice della strada perchè i rifiuti costituiscono intralcio. Le sanzioni riguardanti l'inquinamento non sarebbero destinate alle casse del Comune ma in quelle della Provincia. 

Il decreto legislativo 152/2006, infatti, da la competenza per l'irrogazione delle sanzioni che riguardano le infrazioni contro l'ambiente, previste nella parte quarta del decreto 152/2006, alla Provincia a cui vanno, con poche eccezioni, i soldi delle sanzioni. 
Tali denari dovrebbero essere spese dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale. 
E' possibile concordare fra Provincia e Comune uno stretto controllo? Probabilmente, districando l'intrico prodotto da diversi aggiornamenti della legge sul 152/2006, potrebbe essere l'unica soluzione perseguibile.

Toccherebbe ai Comuni solo il 50% dei proventi delle sanzioni per l'abbandono di piccoli rifiuti: cartacce, gomme da masticare, mozziconi, fazzolettini non devono essere buttati per le strade (la sanzione è doppia se si abbandonano mozziconi).
Tali  somme,  prevede il DECRETO 15 febbraio 2017 , possono essere impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita'  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche' nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di informazione su scala locale. 

E per le deiezioni dei cani? La rilevazione sarebbe di competenza comunale ma gli introiti sono a favore della regione Sicilia.

Più sotto ho incollato le norme attualmente vigenti.





ART. 262 (competenza e giurisdizione) 
1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali e' competente il comune.

Art 261 comma 3. La violazione dei divieti di cui all'articolo 226, commi 1 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro. La stessa pena si applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5.


ART. 226 (divieti) 1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

ART. 263 (proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) 
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni. 
2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 261-bis sono versate all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'articolo 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 
2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed e' destinato alle attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonche' alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.


ART. 255 (abbandono di rifiuti) 
1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). 
1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. 
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. 
3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni).  
1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, e' vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare




 Art. 2. Destinazione dei proventi 
1. Ai sensi dell'art. 263, comma 2-bis, del decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, il cinquanta percento delle somme derivanti  dai proventi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  all'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso  lo  stato  di  previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare.
Tali somme, in via prioritaria, sono impiegate  per  l'attuazione  di campagne di informazione su scala  nazionale  nonche'  per  le  altre finalita' di cui all'art. 232-bis del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152. 
  2.  Il  restante  cinquanta   percento   dei   proventi   derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 255, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni.  Tali  somme  sono impiegate, in via prioritaria,  per  le  attivita'  di  installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde,  nei  parchi  nonche' nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori  per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale  e secondo le specifiche esigenze, per  la  pulizia  di  caditoie  e  di tombini facenti parte del sistema fognario nonche' per le campagne di informazione su scala locale. 
  3. Per la gestione delle entrate derivanti  dall'irrogazione  delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 255, comma  1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i  comuni  versano  la quota indicata al comma 1, con cadenza  semestrale  ed  entro  il  30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, nel  capitolo  dell'entrata del bilancio dello Stato n. 2592, art. n. 28,  trattenendo  la  quota indicata al comma 2  e  dando  conto,  nel  rendiconto  di  gestione, dell'osservanza del relativo vincolo di destinazione. 
  4. Al fine di monitorare le risorse destinate ad affluire al Fondo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare ha la facolta' di chiedere ai comuni chiarimenti ed  informazioni  in ordine alle attivita' svolte in attuazione del presente decreto. 

Per le contestazione riguardanti le deiezioni animali nella Regione Siciliana le indicazioni si trovano la Legge regionale 15/2000 e il suo regolamento di attuazione (DECRETO PRESIDENZIALE 12 gennaio 2007, n. 7).


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