domenica 24 giugno 2018

TARI: Riduzioni Agevolazioni ed Esenzioni per UTENZE DOMESTICHE

Il regolamento TARI, attualmente vigente, lo trovate cliccando qui.

Vediamo quali sono alcuni articoli di interesse per le utenze domestiche.
Per l'art 23 per le seconde case è prevista una riduzione del 30%. 
Per chi risiede ad Agrigento, tale riduzione è inserita automaticamente in bolletta, invece chi risiede fuori deve fare richiesta esplicita attraverso una dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. 
Per chi effettua compostaggio è prevista una riduzione del 30%.
I figli che studiano fuori Agrigento sono eliminati dalla parte variabile, previa dichiarazione.

Per l'art 27 Non paga chi è ricoverato in una casa di cura, permanentemente.
Inoltre sono previste riduzioni per chi ha un basso ISEE o adotta un cane da un canile convenzionato, oppure ha una seconda casa che usa poco. Però, per queste ultime agevolazioni, è previsto in bilancio un apposito stanziamento e qualora le richieste di agevolazione eccedano la disponibilità dello stanziamento di spesa iscritto in bilancio, si procederà ad una ripartizione proporzionale tra tutte le istanze pervenute entro il termine del 31 Gennaio dell'anno a cui si riferisce la TARI.
Leggete bene perchè ho elencato solo le principali opportunità. Ci sono poi altri articoli per le utenze non domestiche che trovate nel regolamento, il link è sopra.


Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche  
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:  
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;  
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;  
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.  
d) unità immobiliari di tipo catastale C2 o C6 ad uso pertinenziale:  riduzione pari al 100% della parte variabile
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.  
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 settembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore e del relativo prodotto acceleratore biologico. 
3 bis. (inserito il 29/3/18 con delibera consiliare)

4. Le riduzioni di cui al presente articolo o le esclusioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Nell’ipotesi in cui le riduzioni od esclusioni siano state applicate in mancanza dei requisiti  si procederà al recupero del tributo oltre interessi e sanzioni.  



Art. 27 - Agevolazioni ed Esenzioni. 

 1. La tariffa si applica in misura ridotta nei seguenti casi: 
 a) Abitazioni di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura, di ricovero o residenze per anziani e non utilizzate da altri soggetti e quindi disabitate: riduzione del 100% della parte variabile.
 b) Locali occupati dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 04.12.1997 n. 460, adibiti allo svolgimento delle attività istituzionali, previa apposita richiesta scritta, corredata dalla necessaria documentazione giustificativa: riduzione del 50% nella parte fissa e nella parte variabile. 

2. Sono esenti dalla tariffa, oltre le aree ed i locali per i quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti:
 a) i locali e le aree comunque utilizzate dal Comune per uffici e servizi;
 b) i locali e le aree adibite al culto; 
 c) i locali destinati alle Sedi storiche o ad esposizione museale. 

 3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 23.

 4. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta di una ulteriore quota pari al 20%, oltre quella già disposta dall’ articolo 23 comma 1 e dall’articolo 24 comma 1, in caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da parte di soggetti già tassati per altro immobile sede di abitazione principale, a condizione che le stesse non risultino locate o concesse in comodato a terzi; 
 5. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 50%, nei seguenti casi: 
 a) Locali occupati da Ditte, Società, Organizzazioni e Associazioni, che si sono costituite e sono state ammesse, anche in passato, come parte civile in processi Antimafia; 
 b) Abitazioni occupate da nucleo monoparentale con presenza di persone non autosufficienti che hanno diritto all’accompagnamento e che usufruiscono dei benefici di cui alla legge 104 art.1 c.3; 
 6. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 30%, per le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 3.000,00; 
 7. La parte variabile e la parte fissa della tariffa può essere ridotta sino ad un massimo del 15% per le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia compreso tra € 3.000,01 ed € 6.000,00; 
8. Per ottenere benefici previsti dai commi precedenti, i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e documentata istanza, da inoltrare a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 Gennaio dell’anno per il quale la tariffa è dovuta. In fase di prima applicazione per l’esercizio 2014 la domanda deve essere inoltrata entro il 30settembre 2014; 
9. a) Riduzione di € 500.00 a chi adotta un cane munito di microchip da canili autorizzati e convenzionati con il comune; b) Riduzione di € 750.00 a chi adotta due cani o più muniti di microchip da canili autorizzati e convenzionati con il comune; Per avere diritto all'esenzione di cui alla lettera a e b il possessore del cane ogni anno deve presentare un certificato rilasciato da un veterinario dell'Asp o convenzionato che certifichi l'esistenza in vita e lo stato di buona salute dello stesso.

10. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti comma 4, 5, 6, 7 e 9 possono essere concesse esclusivamente entro i limiti della previsione dell’apposito stanziamento di spesa iscritto nel bilancio dell’esercizio cui si riferisce il tributo;  

11. Qualora le richieste di agevolazione eccedano la disponibilità dello stanziamento di spesa iscritto in bilancio, si procederà ad una ripartizione proporzionale tra tutte le istanze pervenute entro il termine di cui al precedente comma 8;  

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.  

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata solo e soltanto una e sarà quella che risulterà più favorevole al contribuente, in ogni caso fino alla concorrenza della tariffa ridotta.   


Art. 29 - Obbligo di dichiarazione  
1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:  
a) l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;  
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;  
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.  
d) il numero e i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche.  Per i nuclei familiari di residenti, le variazioni anagrafiche rilevanti ai fini tributari saranno direttamente applicate dall'ufficio. I residenti sono tenuti a dichiarare il numero e i dati degli occupanti non appartenenti alla famiglia anagrafica (nucleo familiare) e la relativa variazione degli stessi.  
2. La dichiarazione deve essere presentata:  
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;  
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;  
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.  
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.   
Art. 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione  
1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.  
 2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo  
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:  
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia nonché degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti.  
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l’utenza;  
c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;  
d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;  e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;  
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:  
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);  
b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);  
c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;  
d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;  
e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.  
f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), se disponibile.  
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.  6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.  
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito. 

Nessun commento:

Posta un commento